Quale elevatore?
16 novembre 2017 (aggiornamento del 23 maggio 2024)
Si sa!... il Legislatore italiano è spesso causa di confusione e fraintendimenti… e
frequentemente lascia ampi “spazi interpretativi” nei quali ogni soggetto
(Amministrazioni
Pubbliche, Professionisti e singoli Cittadini) si esercita alla ricerca della
“soluzione” più comoda o più conveniente che talvolta può condurre a contenziosi di
varia natura.
In materia di abbattimento barriere architettoniche, con particolare riferimento agli
elevatori per i contesti residenziali, la “matassa” è infatti complessa, ma non
impossibile da
dipanare… di un certo grado di complessità non si può comunque fare a meno nel nostro
Paese! :-D
Vediamo insieme, in pochi essenziali passaggi, gli aspetti principali da tenere presenti
quando si deve individuare la corretta tipologia di elevatore per un edificio
residenziale,
con una specifica attenzione agli interventi sul patrimonio esistente.
Le norme di riferimento in Lombardia sono due: il D.M. 236/89 (che da
attuazione alla L 13/89) e la L.R. 6/89 (dispositivo regionale che può
essere
considerato il “rinforzino” lombardo alla norma nazionale).
Chiariamo subito un primo aspetto: entrambe le norme si applicano sia alle nuove
edificazioni sia ai fabbricati esistenti. In relazione a questa ultima
categoria, va fatta una
importante distinzione che passa attraverso la corretta definizione della
tipologia di intervento edilizio, così come categorizzati dall’art. 3 del DPR
380/01
(che ha sostituito il vecchio all’art. 31 della L 457/78 in vigore ai tempi
dell’emanazione delle norme sull’abbattimento barriere architettoniche):
“[…]
a) "interventi di manutenzione ordinaria" […];
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare
i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la
volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente
rilevanti delle destinazioni d’uso
implicanti incremento del carico urbanistico. […]. Nell’ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli
edifici legittimamente
realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero
per l’accesso allo stesso […];
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo" […];
d) "interventi di ristrutturazione edilizia" […];
e) "interventi di nuova costruzione" […];
f) "interventi di ristrutturazione urbanistica"
[…]".
(enfasi aggiunta)
Si consideri a questo punto che, il solo l’inserimento di un elevatore, interno o
esterno che sia, in un fabbricato esistente si configura come un intervento di
manutenzione straordinaria.
Di seguito ci occuperemo esclusivamente di questa categoria di interventi, che sono
peraltro quelli più ricorrenti. Verifichiamone dunque i campi di
applicazione.
Il D.M. 236/89 si applica (art. 1)
“[…]
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di
edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova
costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e
2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
[…]”.
(enfasi aggiunta)
Una prima osservazione importante riguarda il termine “ristrutturazione” di cui al punto
3): nel D.P.R. 380/01 tale espressione, come già visto, individua interventi molto
specifici
(rif. ristrutturazione edilizia) e dunque il D.M. 236/89 sembrerebbe non applicarsi agli
interventi di installazione di elevatori in contesti esistenti che, come visto, sono
“manutenzioni
straordinarie”. In realtà, o meglio nella prassi consolidata, non è così: infatti nel
D.M. 236/89 si definiscono genericamente “ristrutturazioni” tutti gli interventi sul
patrimonio
esistente e dunque l’installazione di un elevatore è comunque una “ristrutturazione”
nell’accezione sottintesa dal D.M. 236/89.
Proseguiamo con la L.R. 6/89 la quale sancisce che (art. 13 comma 1)
“[…]
le prescrizioni dell’allegato si applicano ai fini del rilascio delle concessioni di
edificazione per le costruzioni nuove, nonché per le costruzioni esistenti
relativamente ad interventi
di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di
ristrutturazione urbanistica
[…]”
e ancora (art. 13 comma 2)
“[…]
Le prescrizioni di cui ai nn. 2, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 7. dell’allegato si
applicano per il rilascio delle autorizzazioni relative ad interventi di
manutenzione straordinaria che riguardino specificatamente le parti della
costruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse
[…]”.
(enfasi aggiunta)
Il citato punto 5 dell’allegato contiene la seguente sottosezione: “5.3 Percorsi interni
verticali: Scale - Rampe - Ascensori Impianti speciali”.
Dunque, in modo può chiaro rispetto al D.M. 236/89, pure la L.R. 6/89 si applica, ai
fabbricati esistenti, anche in caso si SOLA installazione di impianto elevatore
(ancora una volta “manutenzione straordinaria”).
E’ a questo punto necessaria una breve precisazione sul “titolo” del Titolo II della
L.R. 6/89 che contiene il succitato art. 13: “DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” (enfasi aggiunta). A prima vista
l’intera sezione non riguarderebbe l’edilizia privata (rif. “PUBBLICA”), ma chiaramente
non può essere
così: l’aggettivo “pubblica” va inteso come “anche pubblica” o “pubblica e privata”,
perché diversamente l’intera norma non sarebbe in alcun modo applicabile all’edilizia
privata
e ciò andrebbe in palese contrasto con la finalità del dispositivo, con la prassi
consoidata e con le intenzioni del Legislatore che, ancora una volta, mantiene viva la
ns attenzione inserendo qua e là
alcuni “trabocchetti”. :-|
Chiaramente nel caso di nuove edificazioni non c’è alternativa… se ricorrono le
condizioni di applicabilità di una o di entrambe le norme (vedremo di seguito quali
sono) non c’è
alcuna possibilità di deroga: si applicano le norme in modo puntuale e basta!
Nella tabella di seguito sono riassunti i campi di applicazione delle 2 norme in
relazione al tipo di intervento edilizio:
| Intervento edilizio | D.M. 236/89 | L.R. 6/89 |
| Manutenzione ordinaria | Non applicabile | Non applicabile |
| Manutenzione straordinaria | Da applicare | Da applicare |
| Restauro e risanamento conservativo | Caso non citato esplicitamente: non applicabile | Da applicare |
| Ristrutturazione edilizia | Da applicare | Da applicare |
| Nuova costruzione | Da applicare | Da applicare |
| Ristrutturazione urbanistica | Da applicare (per assimilazione con la ristrutturazione edilizia) | Da applicare |
Nel caso di interventi su edifici esistenti (tutte le tipologie), è invece contemplata
la possibilità di ottenere delle deroghe in relazione alla situazione dello stato di
fatto che in molti casi non consente di installare impianti perfettamente aderenti alle
prescrizioni: chiaramente le richieste di deroga devono essere circostanziate da
oggettive
problematiche tecniche.
A questo punto va ricordato che, da molti anni, sul mercato sono disponibili impianti di
elevazione “ibridi”... non sono né “montacarichi”, né “ascensori”, né “montapersone”,
né “miniascensori” (i nomignoli utilizzati sono i più vari)… sono solo piattaforme
elevatrici collaudate a Direttiva Macchine e non a Direttiva Ascensori… ecco
perché non sono
ascensori!
Non ci soffermeremo su questa categoria di impianti, alla quale dedicheremo in futuro
uno specifico approfondimento, ma chiariamo solo che, qualora siano applicabili le
norme sopra,
non è possibile “scegliere liberamente” di installare una piattaforma elevatrice
anziché un ascensore! Più nello specifico, nel caso di non applicabilità del DM
236/89 e della LR 6/89
o di impossibilità oggettiva di rispettare integralmente le norme (deroghe), la
musica cambia: infatti in queste circostanze è assolutamente possibile, e spesso
auspicabile, “cabrare”
su questi impianti che sono una brillante ed efficiente soluzione a problemi concreti e
molto ricorrenti. Ricapitolando, le piattaforme elevatrici sono da prevedere solo in
sub ordine
agli ascensori.
Ultima digressione sulle piattaforme elevatrici: come già detto, sia il D.M. 236/89 sia
la L.R. 6/89 accennano a questi impianti tra le opzioni disponibili in caso di
difficoltà estreme, limitandone peraltro
moltissimo il campo di applicazione. Nel 1989, quando furono concepite le 2 norme, le
piattaforme elevatrici erano impianti “eroici” che alcuni operatori “assemblavano” senza
specifici
riferimenti normativi. Oggi esistono precisi regolamenti per la progettazione, la
produzione, l’installazione e la manutenzione di questi impianti, che sono marchiati CE
e che
superano abbondantemente, ed in piena sicurezza, i limiti imposti al tempo dalle norme
in questione (che sono dunque ampiamente superati).
Torniamo a noi e vediamo nel dettaglio quali sono gli altri requisiti di applicazione,
oltre a quelli già visti relativi alla tipologia di intervento, del D.M. 236/89 e della
L.R.6/89,
che, in particolare, sono riferiti al numero di piani dell'edificio (nuovo e esistente).
Il D.M. 236/89 all’art. 3.2. dice: “[…] L'ascensore va comunque installato in
tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il
terzo livello, ivi compresi
eventuali livelli interrati e/o porticati. […]”.
La LR 6/89 all’art. 5.3.3 dell’allegato dice: “[…] Negli edifici di edilizia
residenziale abitativa con più di tre piani fuori terra l’accesso agli alloggi
deve essere garantito da
almeno un ascensore […]”.
Notiamo innanzitutto che si parla appunto in entrambi i casi di ascensore e non di
piattaforma elevatrice.
Ma vediamo meglio i campi di applicazione con una semplice tabella di esempio:
| Piani | Applicazione D.M. 236/89 | Applicazione L.R. 6/89 |
| PT/P1°/P2° | NO | NO |
| PT/P1°/P2°/P3° | SI | SI |
| -1/PT/P1° | NO | NO |
| -2/-1/PT/P1° | SI | NO |
| -2/-1/PT/P1°/P2° | SI | NO |
Ora vediamo quali sono le richieste dimensionali (per cabina e porte) delle 2 norme nel
caso di nuove costruzioni e di interventi sull’esistente (nei casi in cui
le norme sono applicabili, come visto in precedenza). Anche in questo caso usiamo una
semplice tabella:
| Tipo di contesto | D.M. 236/89 | L.R. 6/89 |
| Nuova costruzione | Cabina 95x130 cm e porte automatiche da 80 cm | Cabina 95x130 cm e porte automatiche (a scorrimento laterale) da 85 cm |
| Edificio esistente | Cabina 80x120 cm e porte automatiche da 75 cm, ove non sia possibile installare una cabina di dimensioni superiori (art. 8.2.12 comma C). | Cabina 95x130 cm e porte automatiche (a scorrimento laterale) da 85 cm |
Si nota subito che la L.R. 6/89 non discrimina l’esistente dalla nuova costruzione e che
il D.M. 236/89, per gli edifici esistenti, auspica comunque l’installazione, ove
possibile, di
cabine e porte di dimensioni superiori ai minimi prescritti.
Ora mettiamo insieme le 2 tabelle sopra per ottenere la nostra “Stele di Rosetta” per
l’edilizia residenziale in
Lombardia.
Partiamo dalle nuove costruzioni:
| Piani | D.M. 236/89 | L.R. 6/89 |
| PT/P1°/P2° | Nessun obbligo di elevatore, nessun vincolo dimensionale, può essere installata anche una piattaforma elevatrice | Nessun obbligo di elevatore, nessun vincolo dimensionale, può essere installata anche una piattaforma elevatrice |
| PT/P1°/P2°/P3° | Si applica la L.R. 6/89 perché richiede cabina e porte più grandi | Ascensore con cabina 95x130 cm e porte a scorrimento laterale da 85 cm |
| -1/PT/P1° | Nessun obbligo di elevatore, nessun vincolo dimensionale, può essere installata anche una piattaforma elevatrice | Nessun obbligo di elevatore, nessun vincolo dimensionale, può essere installata anche una piattaforma elevatrice |
| -2/-1/PT/P1° | Ascensore con cabina 95x130 cm e porte automatiche da 80 cm | Fuori dai requisiti richiesti per l’applicazione della norma, si applica il D.M. 236/89 |
| -2/-1/PT/P1°/P2° | Si applica la L.R. 6/89 perché richiede cabina e porte più grandi | Ascensore con cabina 95x130 cm e porte a scorrimento laterale da 85 cm |
E questo di seguito è il quadro per gli edifici esistenti (per le tipologie di
intervento edilizio nel contesto delle quali vanno rispettate le norme):
| Piani | Se da applicare D.M. 236/89 | Se da applicare L.R. 6/89 |
| PT/P1°/P2° | Nessun obbligo di elevatore, nessun vincolo dimensionale, può essere installata anche una piattaforma elevatrice | Nessun obbligo di elevatore, nessun vincolo dimensionale, può essere installata anche una piattaforma elevatrice |
| PT/P1°/P2°/P3° | Si applica la L.R. 6/89 perché richiede cabina e porte più grandi | Ascensore con cabina 95x130 cm e porte a scorrimento laterale da 85 cm |
| -1/PT/P1° | Nessun obbligo di elevatore, nessun vincolo dimensionale, può essere installata anche una piattaforma elevatrice | Nessun obbligo di elevatore, nessun vincolo dimensionale, può essere installata anche una piattaforma elevatrice |
| -2/-1/PT/P1° | Ascensore con cabina minima 80x120 cm e porte automatiche minimo da 75 cm | Fuori dai requisiti richiesti per l’applicazione della norma, si applica il D.M. 236/89 |
| -2/-1/PT/P1°/P2° | Si applica la L.R. 6/89 perché richiede cabina e porte più grandi | Ascensore con cabina 95x130 cm e porte a scorrimento laterale da 85 cm |
Come già detto, su questa ultima categoria (edifici esistenti) sono comunque consentite
deroghe di vario genere se opportunamente motivate e richieste (ad esempio piattaforma
elevatrice al posto dell’ascensore, una o più dimensioni sotto il minimo prescritto,
porte semi-automatiche o manuali ecc.).
Ciò detto, consigliamo sempre di condividere preventivamente gli aspetti procedurali
(tipo di intervento e di pratica amministrativa) e il contenuto del progetto con
l’Ufficio Tecnico del Comune
territorialmente competente… non è inconsueto inciampare in “prassi”, anche di tipo
interpretativo e molto discutibili, che collidono con quella che è la lettura delle
norme testé
presentata. Meglio sempre tentare di approfondire e di chiarire prima con la P.A.
Questo è quanto, se avete dubbio o casi specifici da sottoporci QUI trovate un form da compilare per contattarci.
A presto!
